Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata tale assegno è determinato in euro 1.000. I suddetti assegni vitalizi sono cumulabili con le eventuali provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, previste a favore degli invalidi civili di guerra, ai quali la suddetta categoria è equiparata».